argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Rientra nel genus della non spettanza, e non nella più grave forma dell'inesistenza, il credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate utilizzato in violazione dell'art. 8, co. 7, della L. n. 388/2000 – Con ordinanza del 13 febbraio 2024, n. 3993, la Corte di Cassazione ha statuito che i crediti d’imposta maturati in relazione ad un’agevolazione che la stessa norma introduttiva del credito subordina all’adempimento di un’obbligazione di facere (nel caso di specie, l’agevolazione introdotta dall’art. 8 della L. 23 dicembre 2000, n. 388) rientrano nel genus dei crediti “non spettanti” qualora siano utilizzati in compensazione prima di aver assolto all’obbligazione in parola e in un momento antecedente alla scadenza del termine per l’adempimento della medesima. In ispecie, la Corte Suprema – sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite dell’11 dicembre 2023, n. 34419 – ha precisato che, in tali casi, l’obbligazione di facere ha natura di presupposto costitutivo del credito. Pertanto, il suo mancato adempimento può validamente fondare una contestazione di inesistenza del credito qualora i termini per l’assolvimento dell’obbligazione siano scaduti. Diversamente, fintantoché il termine per l’adempimento è pendente, il credito può essere al più considerato non (ancora) spettante.