argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con risposta a istanza d’interpello del 22 febbraio 2024, n. 49, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le maggiori sopravvenienze attive “da stralcio” realizzate dal debitore a seguito della revisione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis, R.D. n. 267/1942, e per il quale il giudizio di omologa non sia stato rinnovato, non sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 88, co. 4-ter, del t.u.i.r. – che esclude l’imponibilità delle sopravvenienze attive esdebitazione in esecuzione, tra gli altri, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato – e, di conseguenza, concorrono interamente alla formazione della base imponibile Ires. Invero, come già precisato nella risposta a istanza di interpello n. 201/2022, il provvedimento di omologa costituisce l’unico elemento in grado di accertare che il beneficio della detassazione delle sopravvenienze attive non determini – in contrasto con la ratio dell’art. 88 cit. – un indebito vantaggio fiscale per il contribuente nella fase successiva alla ristrutturazione.
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