argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 26 gennaio 2024, n. 2519, la Corte di Cassazione ha statuito che, in deroga a quanto disposto dall’art. 99, co. 1, secondo periodo, del t.u.i.r., le imposte diverse dalle imposte sui redditi e da quelle per cui è prevista la rivalsa (nel caso di specie, l’imposta di registro versata da una società per l’acquisto di un immobile strumentale) sono deducibili per competenza nel caso in cui siano correlate a componenti positivi di reddito o, in alternativa, siano oneri fiscali accessori di componenti negativi. Invero, in tali casi opera il principio generale di cui all’art. 109 del t.u.i.r., secondo cui il principio di competenza si applica nei soli casi in cui le norme del t.u.i.r. non dispongano diversamente.
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