argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Bergamo ha specificato che l’art. 269 c.c.i.i. prevede la necessaria assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (c.d. OCC) «con esclusivo riferimento alla domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore e non anche con riferimento a quella formulata dal creditore». Si tratta, infatti, di un’assistenza volta a sopperire all’assenza di una necessaria difesa tecnica (avendo il debitore la possibilità di presentare la domanda personalmente) e finalizzata ad «attestare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda», nonché ad «illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, senza che l’iniziativa “ostile” da parte del creditore possa essere impedita o ritardata dall’insussistente contributo dell’OCC, perché non designato».
Resta, tuttavia, ferma «la possibilità per il liquidatore nominato, valutata l’insussistenza di attività liquidatoria in alcun modo utile per la massa, di chiedere l’immediata chiusura della liquidazione stessa», soprattutto in caso di carenza di risorse per il pagamento di spese in prededuzione.
La pronuncia del Tribunale di Bergamo del 7 dicembre 2023 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: