Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

16/01/2024 - Liquidazione controllata: è ammissibile anche con sola finanza esterna

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

Il Tribunale di Nola ha stabilito che deve ritenersi ammissibile l’apertura della liquidazione controllata anche quando il debitore – in assenza di beni mobili ed immobili liquidabili – metta a disposizione della massa dei creditori esclusivamente «una somma di denaro erogata da terzi soggetti in funzione della procedura (c.d. “finanza esterna”)».

Invero, il collegio ha evidenziato come a sostegno della tesi che ammette l’apertura della procedura anche in assenza di beni e redditi futuri vi sia la circostanza che, in virtù del richiamo operato dall’art. 276 c.c.i.i. all’art. 233 c.c.i.i., «la procedura di liquidazione controllata si arresta laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo». Tale disposizione conferma che «la liquidazione a carico del sovraindebitato può essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale».

La sentenza del Tribunale di Nola del 12 dicembre 2023 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/30394.pdf