argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Risposta a istanza di interpello del 12 gennaio 2024, n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è soggetta a imposta sulle donazioni la donazione realizzata mediante bonifico bancario da un conto corrente estero su uno italiano, a favore di un donatario residente, da parte di un donante non residente. Invero, per stabilire se un atto di donazione è imponibile in Italia, ai fini dell’imposta di donazione, occorre esaminare se è integrato il presupposto della territorialità ex art. 2, D.Lgs. n. 346/1990, secondo cui il bene oggetto dell’atto di liberalità deve essere “esistente” nel territorio dello Stato. A parere della Corte Suprema, nel caso poc’anzi menzionato tale requisito non è soddisfatto, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, il denaro oggetto dell’atto di disposizione era depositato su conto bancario estero. Di conseguenza, l’atto di donazione non rileva ai fini dell'applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.
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