argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Milano ha osservato che nel lessico del c.c.i.i. le misure protettive e cautelari «rinvengono un autonomo e differente perimetro definitorio», l’uno scolpito nell’art. 2, lett. p), c.c.i.i., l’altro nella successiva lett. q).
Il contenuto delle misure protettive è «sostanzialmente perimetrato dall’efficacia di automatic stay e modellato sul disposto degli artt. 6 e 7 della Direttiva insolvency (Dir. UE 2019/1023) che assegna agli Stati membri il compito di provvedere affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva». Le misure cautelari, nella composizione negoziata, risultano, invece, «definite in chiave teleologica (in termini di provvedimenti “necessari per condurre a termine le trattative”) ma presentano un contenuto contrassegnato da evidenti profili di atipicità, che rinviene, però, un proprio limite esterno proprio nel tipo delle misure protettive».
Di conseguenza, «i provvedimenti cautelari, che possono avere una durata coerente con quella delle trattative (naturalmente nei limiti temporali di cui all’art. 17, 7° co., c.c.i.i.), non possono presentare un contenuto e degli effetti sovrapponibili a quelli, tipici, delle misure protettive, risolvendosi, altrimenti, in uno strumento elusivo del termine di durata massima di tali misure, fissato dall’art. 19, 5° co., ultimo periodo, c.c.i.i., in modo da riservare alla composizione negoziata una porzione predeterminata del termine di durata complessiva di cui all’art. 8 c.c.i.i.».
La decisione del Tribunale di Milano del 22 novembre 2023 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: