<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

05/12/2023 - Circolare sulla disciplina applicabile al regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con Circolare del 5 dicembre 2023, n. 32, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla disciplina applicabile al regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014, soffermandosi, in particolare, sulla neo-introdotta causa di decadenza immediata dal regime, che – ai sensi dell’art. 1, co. 71, della legge citata – si verifica al superamento della soglia di Euro 100.000 di ricavi o compensi percepiti. Per quanto concerne le imposte dirette, la Circolare ha chiarito che la verifica del superamento della soglia di Euro 100.000 – che determina la cessazione del regime per lo stesso periodo di imposta in cui si verifica tale condizione – deve essere condotta adottando il criterio di cassa. Per quanto concerne l’Iva, invece, il comma 71 statuisce che, in caso di superamento della suddetta soglia, l’Iva è dovuta “a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”. A tal riguardo, l’Ufficio ha precisato che, ai fini del superamento del limite, ciò che rileva è l’incasso dei ricavi o compensi, e non l’emissione della relativa fattura. Ne discende che la fattura che comporta il superamento del limite, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’Iva a debito. Laddove, invece, l’incasso avvenga in un momento successivo all’emissione della fattura, gli obblighi ai fini Iva vanno assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’operazione e deve essere, altresì, integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all’incasso medesimo. Per quanto riguarda, infine, l’applicazione delle ritenute d’acconto ai sensi del d.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia ha chiarito che – posto che le ritenute sono operate “all’atto del pagamento” dei compensi, le stesse devono essere applicate ai compensi percepiti dal professionista che comportano il superamento del suddetto limite e a quelli successivi, ma non anche (retroattivamente) ai compensi incassati prima.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5718712/Circolare_n_32_Regime+forfetario_05_12_2023.pdf/23d1370d-6bba-0eb7-70b8-d1d24d5a1c0f