argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 11 dicembre 2023, n. 34419, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito alcuni chiarimenti in relazione alla distinzione tra crediti d’imposta “non spettanti” – che, a norma dell’art. 13, co. 4, D.lgs. n. 471/1997, si definiscono tali in caso di “utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti” – e crediti d’imposta “inesistenti” – che, ai sensi del successivo co. 5, costituiscono crediti in relazione ai quali manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante controllo automatizzato o formale. Con specifico riferimento a tale seconda fattispecie, le Sezioni Unite hanno precisato che si versa in tale ipotesi innanzitutto nel caso in cui il credito non sia venuto ad esistenza in quanto “è stato solo realizzato un simulacro dei presupposti su cui si fonda la pretesa”. Inoltre, il credito si considera inesistente in caso di carenza del relativo presupposto costitutivo; circostanza, quest’ultima, che ricorre qualora il credito sia subordinato alla presentazione di un’istanza del contribuente, alla previsione di obblighi di fare o non fare, o qualora siano indicati termini finali o condizioni risolutive. Infine, le Sezioni Unite hanno precisato che qualora il credito sia suscettibile di emergere con controllo automatizzato o formale della dichiarazione, il credito – seppur sia nei fatti inesistente – deve in ogni caso considerarsi “non spettante”.
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