argomento: Cndcec - DIRITTO COMMERCIALE
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiarito che, «come precisa l’art. 10, comma 5, della Legge n. 183/2011, la denominazione sociale della STP, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti».
Conseguentemente, «la STP, a seconda dei casi, è tenuta a indicare nell’atto costitutivo la propria ragione sociale o la propria denominazione sociale formata secondo i criteri indicati nel codice civile per il tipo societario effettivamente utilizzato, con la necessaria e ulteriore precisazione che si tratta di società tra professionisti», specificando che, nondimeno, «l’indicazione “società tra professionisti”, o la sua sigla, non è sostitutiva dell’ulteriore precisazione del modello societario prescelto e tale indicazione deve essere aggiunta a quella del modello adottato».
Qualora poi, come nel caso di specie, la società intenda connotarsi anche come società benefit, «l’Ordine dovrà verificare che i requisiti che caratterizzano la STP come società costituita per l’esercizio di attività professionali regolamentate, puntualmente individuati nell’art. 10 della Legge n. 183/2011, ricorrano o continuino a essere espressi in modo inequivocabile nell’atto costitutivo», ai quali «si andranno ad aggiungere quelli individuati nella disciplina descritta nei commi 376-384 dell’art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, con riferimento ai profili dell’operatività, della trasparenza e della pubblicità dell’attività delle società benefit».
Di talché, «effettuando l’opportuno coordinamento tra i due testi normativi, ai fini dell’iscrizione, la denominazione della società tra professionisti, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti o la sua sigla, ferma restando la possibilità di aggiungere l’indicazione di società benefit o l’abbreviazione SB per […] motivazioni di trasparenza».
Il Pronto Ordini n. 140/2023 del 13 novembre 2023 è reperibile sul sito ufficiale www.commercialisti.it, al seguente link: