Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

30/10/2017 - Irrilevante per la sussistenza del reato di bancarotta documentale semplice che la contabilità sia tenuta da un consulente esterno all’azienda.

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA

La Cassazione ribadisce che sull'imprenditore individuale o sull'amministratore di società incombe personalmente, a norma degli artt. 2214 e 2241 cod. civ., l'obbligo di curare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, essendo egli il custode e il garante della loro integrità e genuinità ovvero quello di controllarne la gestione ancorché tale incobenza sia affidata ad un tecnico specializzato. Si tratta di un dovere funzionale alla salvaguardia dell'interesse alla precisa ed agevole ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari dell'impresa che, pertanto, sottintende la necessità che il titolare di tale obbligo conosca le norme che regolano la tenuta dei detti libri e scritture (Cass., sez. V, 2.10.2017, n. 45288)