argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Circolare del 9 novembre 2023, n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa l’ambito soggettivo di fruizione della proroga del termine di versamento degli acconti al 16 gennaio 2024 ex art. 4 del D.L. 145/2023. La predetta Circolare ha chiarito che la proroga si applica anche ai titolari di impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, escludendo invece i collaboratori familiari e il coniuge del titolare dell'azienda che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
La Circolare fornisce anche chiarimenti circa le modalità di verifica dell’eventuale superamento del limite massimo di ricavi, ammontante ad € 170.000, oltre il quale si perde diritto alla proroga. In particolare, per le imprese, oltre ai ricavi di gestione caratteristica, devono essere considerati anche ricavi "assimilati", quali i contributi in conto esercizio o spettanti in base a contratto. In caso di codici ATECO differenti, deve tenersi conto dei ricavi complessivi.
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