argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Circolare del 27 ottobre 2023, n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al trattamento fiscale delle criptoattività, alla luce delle novità introdotte dalla L. n. 197/2022 (Legge di bilancio per il 2023). La predetta Circolare ha ribadito che le plusvalenze realizzate (e gli altri proventi percepiti) per effetto di operazioni aventi ad oggetto criptoattività, comunque denominate, sono imponibili come redditi diversi con aliquota del 26% in capo alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio. In relazione al tema della territorialità, la Circolare ha chiarito che: (i) trova applicazione l’art. 23, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., secondo cui si considerano prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nello stesso territorio, e che tale requisito è integrato qualora le chiavi di accesso alle criptoattività siano detenute presso intermediari residenti in Italia, o se tali criptoattività siano oggetto di uno stabile rapporto con un intermediario residente; (ii) nei casi in cui le chiavi che danno accesso alle criptoattività siano detenute direttamente dal soggetto tramite supporti di archiviazione (es. chiavette USB) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi sub (i), il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato; (iii) si presume che il reddito sia prodotto in Italia, se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito, ferma restando la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione. Infine, la Circolare ha confermato che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle criptoattività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e dallo Stato (italiano o estero) di detenzione delle stesse.
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