Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

01/11/2023 - L’inosservanza delle norme sulla composizione collegiale o monocrati-ca del giudice è causa di nullità della sentenza che, tuttavia, non fa re-trocedere il processo in primo grado

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con sentenza del 30 ottobre 2023, n. 30019, la Corte di Cassazione ha statuito che, in virtù degli artt. 50-quater e 161, comma 1, c.p.c. – ritenuti compatibili con il D.lgs. n. 546/1992 per effetto dell’art. 1, comma 2, del citato decreto –, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica dell'organo giudicante legittimato a decidere su una controversia costituisce “un'autonoma causa di nullità della decisione, che può essere fatta valere soltanto mediante un mezzo di impugnazione, senza che l'eventuale declaratoria di nullità comporti la rimessione al primo giudice, ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito. Pertanto, nel giudizio tributario d'ottemperanza, ove il giudice dell'impugnazione è sempre la Corte suprema di cassazione (art. 70, co. 10, DLgs. n. 546/1992), la violazione delle regole di composizione del giudice dell'ottemperanza ex art. 70, co. 10-bis, DLgs. n. 546/1992, che comporti la nullità della sentenza impugnata, conduce alla cassazione con rinvio alla corte di giustizia tributaria, nella diversa e corretta composizione, non essendo la Corte di cassazione giudice anche nel merito”.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20231030/snciv@s50@a2023@n30019@tO.clean.pdf