Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

13/09/2023 - Disattivazione dell’indirizzo PEC senza cancellazione dal Registro delle imprese da parte del debitore

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Prima sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora il debitore abbia chiesto la disattivazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (nonché la variazione del proprio regime fiscale), ma non la cancellazione dal Registro delle imprese, deve essere esclusa l’applicabilità del termine di cui all’art. 10 L.F. (vigente ratione temporis), il quale «nell’ancorarne la decorrenza alla cancellazione dal Registro delle imprese, fa salva soltanto in favore dei creditori e del Pubblico Ministero la facoltà di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività d’impresa, in tal modo precludendo al debitore la possibilità di far valere l’efficacia dichiarativa della predetta forma di pubblicità».

Tale disciplina «non si pone in alcun modo in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.», in quanto trova «ragionevole giustificazione nella considerazione che, se fosse consentito all'imprenditore di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell’attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal Registro delle imprese, la tutela dell’affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata».

L’ordinanza della Corte di Cassazione del 7 agosto 2023, n. 23906, è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29739.pdf