argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di La Spezia ha affermato che, ex art. 74 c.c.i.i., «deve intendersi assoggettabile a concordato minore anche l’imprenditore individuale cessato, perché seppure astrattamente assoggettabile a liquidazione giudiziale, non lo è dopo un anno dalla cancellazione del Registro delle imprese (se sopra soglia) o in ogni caso se impresa minore e in questo caso ben può accedere al concordato liquidatorio».
A tale conclusione si addiviene nonostante il disposto dell’art. 33, 4° co., c.c.i.i., che è da intendersi riferito al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione determina la definitiva estinzione ex art. 2495 c.c.
La pronuncia del Tribunale di La Spezia del 30 agosto 2023 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: