argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Risposta ad istanza d’interpello del 11 settembre 2023, n. 426, l’Agenzia delle Entrate – dopo aver ribadito che, in virtù dell’art. 168 della Direttiva Iva, “il diritto a detrazione dell'IVA [...] non può, in linea di principio, essere subordinato all'effettivo previo pagamento dell'IVA stessa” – ha chiarito che “il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell'IVA ivi indicata, che deve essere coerente con l'operazione sottostante, con la conseguenza che il committente non è legittimato a portare in detrazione l'IVA indebitamente fatturata laddove non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica, ovvero tale corrispondenza non sia ripristinata con la procedura di variazione; ciò, peraltro, vale anche quando tale ripristino non sia più possibile […] essendo decorso più di un anno dalla data di emissione della fattura, ovvero il limite disposto dall'articolo 26, comma 3, del decreto IVA per l'emissione della nota di variazione in caso di sopravvenuto accordo tra le parti”.
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