<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza - Jorio</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

26/10/2017 - E’ l’amministratore a dover dimostrare l’esistenza di vantaggi compensativi

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA

 

Secondo la Cassazione, anche in ambito fallimentare può operare la previsione di cui all’art. 2634 comma 3, cod. civ., ma compete all’amministratore della società fallita dare conto della la concreta configurabilità di tali vantaggi compensativi, mentre in presenza di evidenze probatorie tali da dar conto del contrario, non è compito del giudice del merito accertare la prova negativa della loro esistenza. Di conseguenza, non può essere censurata per vizio di motivazione una decisione che non si soffermi su tale punto in assenza di indicazioni specifiche da parte dell’imputato.

In sostanza, come si legge in Cass., sez. V, 2.10.2017, n. 45288, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non sia stato rispondente all'interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, si che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente la stessa non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società.