argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Terni ha stabilito che il termine «per la presentazione delle domande di cui all’art. 270, co. 2, lett. d), c.c.i.i. è soggetto alla sospensione feriale di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742», poiché non si ravvisano ragioni per prevedere «un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale». Ciò anche alla luce del richiamo, contenuto nell’art. 270, 2° co., lett. d), c.c.i.i., all’art. 201 c.c.i.i., il quale, all’ultimo comma, prevede l’applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all’art. 9, 1° co., c.c.i.i.
La sentenza del Tribunale di Terni del 17 luglio 2023 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:
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