argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
La Prima sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, «in tema di concordato con continuità aziendale c.d. diretta, il requisito della continuità aziendale, richiesto dall’art. 186-bis L.F. [vigente ratione temporis, n.d.r.] per l’ammissione della proposta alla relativa procedura concorsuale di soluzione della crisi di impresa, richiede che l’azienda, in relazione alla quale si propone ai creditori la “prosecuzione” dell’attività per ricavarne redditività, sia comunque “in esercizio”, al momento della proposta di concordato».
Non rilevano, invece, come cause ostative all’ammissione della proposta al suddetto concordato, «la modificazione di una parte dell’attività produttiva ovvero la diminuzione del numero dei dipendenti».
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 15 giugno 2023, n. 17092, è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29384.pdf