argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Treviso ha ritenuto che «le misure protettive possano essere richieste dal debitore anche successivamente allo spirare del termine di efficacia delle misure originariamente confermate ex art. 55, comma 3, c.c.i.i.», giacché «l’art. 8 c.c.i.i. prevede che la durata massima delle misure protettive non possa superare il periodo, anche non continuativo di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe».
Da ciò si desume che «la tutela possa essere richiesta e concessa con soluzione di continuità», in quanto – come puntualizzato dal Tribunale di Treviso − la ratio della disciplina delle misure protettive, che ha sostituito quella dell’automatic stay della Legge fallimentare, «non è di sanzionare il debitore che non abbia chiesto la proroga della misura protettiva tempestivamente, ma di accordare al debitore uno strumento protettivo flessibile e azionabile in caso di necessità nei limiti temporali dell’art. 8 c.c.i.i., così bilanciando gli interessi del debitore con quelli dei creditori».
L’ordinanza del Tribunale di Treviso del 16 giugno 2023 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: