argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con ordinanza del 17 luglio 2023, n. 20563, la Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al trattamento sanzionatorio applicabile in caso di indebito rimborso Iva. In ispecie, la Corte Suprema ha chiarito che la sostituzione dell’art. 5, comma 5, D.lgs. n. 471/1997, ad opera dell’art. 15, comma 1, lett. e) n. 3, D. Lgs. n. 158/2015, realizza “un fenomeno di continuità normativa ai fini dell’applicazione del principio del «favor rei» […] attesa la persistente illiceità del fatto tipico, integrato dall'identica condotta – siccome prevista sia dalla precedente che dalla successiva versione dell'art. 5, comma 5, cit. – di richiesta di un rimborso in tutto o in parte indebito per difetto dei presupposti […] Tuttavia, considerati i differenti contesti disciplinari caratterizzanti i meccanismi di richiesta dei rimborsi, tali per cui odiernamente la richiesta è contenuta in dichiarazione, mentre in passato era formulata direttamente all’agente della riscossione a prescindere dalla dichiarazione, affinché la condotta di richiesta di un rimborso in tutto o in parte indebito fatta, secondo le disposizioni «ratione temporis vigenti», a detto agente seguiti ad avere rilevanza sanzionatoria, deve essere integrato il presupposto, coerente con il meccanismo di richiesta di rimborso in allora vigente, della difformità di questa dalla dichiarazione, espressamente previsto dalla previgente formulazione dell'art. 5, comma 5, cit.”.