Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

19/06/2023 - Ai fini della definizione delle liti pendenti è possibile scomputare le somme versate dal terzo pignorato

argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO

Con la risposta a istanza di interpello del 19 giugno 2023, n. 349, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la Circolare del 1 aprile 2019, n. 6/E, ha precisato che, ai fini della definizione delle liti pendenti di cui all’art. 1, commi 186-204, L. n. 197/2022, è possibile scomputare dalle somme dovute quelle versate “a qualsiasi titolo” in pendenza di giudizio, vale a dire tutte le somme pagate a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi – che siano di spettanza dell’ente creditizio e ancora in contestazione –, anche nel caso in cui il pagamento non sia stato eseguito direttamente dal debitore o per suo conto e, dunque, anche ove il versamento sia stato effettuato dal terzo pignorato ai sensi dell’art. 72-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il pagamento eseguito dal terzo pignorato, secondo quanto chiarito, non preclude, quindi, la possibilità di definire la controversia – potendo essere scomputate tali somme dall’importo lordo dovuto a tal fine – ma ne esclude il rimborso, ancorché si tratti di importi eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Il documento è reperibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5329468/Risposta+n.+349_2023.pdf/0bcf11fe-204b-55ad-3d3b-e45c7a553ffb