argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
La Corte di Appello di Napoli ha stabilito che «il creditore sociale che abbia promosso l’azione di responsabilità di cui all’art. 2394 c.c. nei confronti degli amministratori di una società per azioni, poi dichiarata fallita mentre il processo avente ad oggetto tale azione pendeva, possa proseguirla» anche qualora «il curatore del fallimento sociale non abbia in alcun modo esercitato il potere sostitutivo attribuitogli dall’art. 2394-bis c.c.». Allo stesso modo «i creditori che abbiano agito per ottenere la revoca degli atti con cui il loro debitore abbia disposto del suo patrimonio in loro danno ben possono proseguire nella loro azione anche dopo la dichiarazione del fallimento del loro debitore, qualora il curatore del fallimento non eserciti, in relazione ai medesimi atti, il potere sostitutivo attribuitogli dall’art. 66 L.F.» (vigente ratione temporis).
Di conseguenza, «i creditori sociali perdono la legittimazione a ciascuno di loro attribuita dall’art. 2394 c.c. non già per effetto della dichiarazione del fallimento della società per azioni loro debitrice, ma soltanto a partire dal momento in cui il curatore di tale fallimento decida di usufruire della legittimazione sostitutiva accordatagli dall’art. 2394-bis c.c.». Essi possono, pertanto, fino a tale momento, esercitare l’azione a loro riconosciuta dall’art. 2394 c.c., anche in pendenza della procedura fallimentare aperta nei confronti della società.
La sentenza della Corte di Appello di Napoli del 28 aprile 2023 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: