argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con circolare del 9 giugno 2023, n. 15, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha offerto chiarimenti in relazione al D.M. 17 maggio 2023, con il quale sono state stabilite, in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21, all’art. 23, comma 12, del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), le modalità di prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale a seguito di sospensione dell’autorizzazione per carenza delle condizioni di operatività. Invero, il novellato comma 12, art. 23, dispone che in luogo della sospensione della relativa autorizzazione, su istanza dell’interessato, è consentito al depositario autorizzato proseguire per dodici mesi l’attività dell’impianto subordinatamente alla prestazione di una garanzia. La circolare precisa, in particolare, le modalità con le quali è possibile richiedere la prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale, le modalità di costituzione della relativa garanzia patrimoniale, la sua validità temporale e l’obbligo di provvedere all’eventuale adeguamento dell’importo garantito, nonché la possibilità, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria disposta dall’art. 5, D.M. 17 maggio 2023, rispettivamente di esercitare o proseguire in via transitoria l’attività in regime di deposito fiscale agli esercenti che siano incorsi in provvedimenti di sospensione o in atti prodromici agli stessi in vigenza del novellato art. 23, comma 12, del TUA, seppur in attesa delle modalità attuative.
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