argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con risposta a istanza di interpello del 1° giugno 2023, n. 334, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’operazione di compravendita e gestione di diritti inerenti cause legali, anche potenziali, aventi contenuto patrimoniale, tanto nei confronti di aziende, associazioni, fondazioni e professionisti, quanto di privati, (c.d. “res litigiosa”) non rappresenta un’ipotesi di cessione di credito, ma di cessione della posizione processuale del cedente: la cessione non ha, infatti, ad oggetto un credito, ma la possibilità di subentrare nei diritti e negli obblighi della posizione processuale del cedente. Così configurata, precisa l’Ufficio, l’operazione è assimilabile a una prestazione di servizi e deve essere assoggettata, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria.
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