argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 12 giugno 2023, n. 16595, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di imposte sui redditi di capitale – in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, 101, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'art. 13, L. 14 settembre 2015, n. 147 – la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all’asimmetria fiscale o “salto d'imposta” di cui al precedente regime.