argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con risposta a istanza di interpello del 22 maggio 2023, n. 330, l’Agenzia delle Entrate – richiamando la Circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, e la Nota del Ministero delle Finanze del 17 maggio 1977, n. 8/166 – ha chiarito che i compensi erogati in relazione all'incarico di consigliere di amministrazione da parte di una società italiana al dipendente di una consociata estera, verso la quale sussiste un obbligo contrattuale di riversamento di detti emolumenti, non sono imponibili in capo all’amministratore, atteso che il pagamento, pur formalmente riferibile al lavoro prestato dal consigliere di amministrazione, è effettuato direttamente tra le due società consociate. Per la medesima ragione, ai fini convenzionali e sul presupposto che la società beneficiaria estera non abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tali compensi costituiscono reddito d'impresa, ai sensi dell’art. 7 del modello di Convenzione OCSE, e sono tassabili in capo a quest'ultima esclusivamente nel proprio Stato di residenza. Simmetricamente, essi costituiscono costi deducibili in capo alla società istante, secondo il criterio generale di competenza di cui all'art. 109 del t.u.i.r.
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