argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 24 maggio 2023, n. 14432, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha statuito, in tema di imposta di registro, il principio di diritto secondo cui, qualora in un atto notarile, anche registrato telematicamente, vengano enunciate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, posti in essere dalle medesime parti, ma non già registrati, la cui configurazione giuridica non richiede accertamenti di fatto ovvero extratestuali né valutazioni interpretative particolarmente complesse, purché, trattandosi di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, gli effetti dei medesimi non siano già cessati o cessino con l’atto che li enuncia, l’imposta dovuta per tali atti in virtù della previsione di cui all’art. 22, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, deve qualificarsi come imposta principale, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 57, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il notaio che ha ricevuto l’atto enunciante, pur in via dipendente, è responsabile solidalmente con le parti dell’atto stesso anche in relazione a tale imposta.