argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la risposta a istanza di interpello dell’8 maggio 2023, n. 314, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, modificando la posizione precedentemente assunta con la risposta a istanza di interpello del 3 novembre 2021, n. 756, che, poiché, a seguito del perfezionamento dell'Accordo di recesso intercorso in data 18 ottobre 2019 tra il Regno Unito e l'Unione Europea, il Regno Unito, a partire dal 1 gennaio 2021, non risulta essere più parte del territorio doganale e fiscale di quest'ultima, dalla medesima data, le prestazioni di servizi effettuate tra due sedi secondarie, una italiana e l’altra inglese, dello stesso soggetto di diritto tedesco, di cui la seconda appartenente a un Gruppo IVA istituito nel Regno Unito, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, non essendo il Gruppo IVA istituito in un Paese terzo, qual è il Regno Unito, equiparabile a un Gruppo IVA istituito in un Paese membro dell’Unione Europea.
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