Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

18/04/2023 - Il giudice può rilevare e dichiarare la nullità di una delibera assembleare?

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Prima sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il principio in virtù del quale, ove il giudice sia investito dell’azione di nullità di una delibera assembleare, ha sempre − come precisato dal 2° co. dell’art. 2379 c.c. − «il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato», purché tale vizio sia desumibile dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contradditorio tra le parti sulla diversa causa di nullità rilevata dal giudice.

Qualora, invece, il giudice sia investito non da una domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità di una delibera, ma da una domanda avente ad oggetto un petitum, come l’esecuzione o l’annullamento della delibera, «la rilevabilità d’ufficio della nullità di quest’ultima da parte del giudice nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni dev’essere coordinata con il principio della domanda» previsto dagli artt. 99 e 112 c.p.c. Conseguentemente, se da un lato «il giudice può sempre rilevare la nullità della delibera, anche in appello, trattandosi di eccezione in senso lato, in funzione del rigetto della domanda», dall’altro lato «non può dichiarare la nullità della delibera impugnata ove manchi una domanda in tal senso ritualmente proposta, anche nel corso del giudizio che faccia seguito della rilevazione del giudice, dalla parte interessata».

Nell’uno e nell’altro caso, tuttavia, «tale potere (e dovere) di rilevazione non può essere esercitato dal giudice oltre il termine di decadenza, la cui decorrenza è rilevabile d’ufficio e può essere impedita solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità ad opera del giudice o della parte, pari a tre anni dall’iscrizione o dal deposito della delibera stessa nel Registro delle imprese ovvero dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea».

La decisione della Corte di Cassazione del 18 aprile 2023, n. 10233, è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://news.ilcaso.it/libreriaFile/d038b-10233-23.pdf