Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

04/05/2023 - Le misure protettive ex art. 54 c.c.i.i. sono applicabili anche al concordato semplificato

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE

Il Tribunale di Lecce ha stabilito che il 1° co. dell’art. 54 c.c.i.i. in tema di misure cautelari e protettive è applicabile anche alla procedura di concordato semplificato, ancorché la disposizione non sia espressamente richiamata nell’art 25-sexies c.c.i.i., poiché «il concordato semplificato risulta incluso nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza come definiti nell’art. 2, lettera m-bis) c.c.i.i.».

Il Tribunale è giunto a tale conclusione osservando, tra l’altro, che «la procedura di concordato semplificato risulta espressamente richiamata dal 10° co. dell’art. 40 c.c.i.i. laddove si legge che il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta all’esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’ottavo comma dell’art. 17 c.c.i.i. riferendosi la fattispecie al concordato semplificato».

Inoltre, per il Tribunale, «il legislatore nello stabilire il termine di dodici mesi quale durata massima per le misure protettive», ha imposto «di far salva la possibilità di chiedere ulteriori misure protettive ai sensi dell’art. 54 c.c.i.i. nel caso di accesso a una procedura concorsuale aperta dopo le trattative», rilevando, al contempo, che «il concordato semplificato è senza dubbio una procedura concorsuale, in quanto caratterizzata da specifica regolamentazione della distribuzione delle risorse ai creditori».

Il decreto del Tribunale di Lecce del 4 maggio 2023 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29158.pdf