argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la risposta a istanza di interpello del 3 maggio 2023, n. 311, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime forfetario di cui alla L. 23 dicembre 2014, n. 190, non può trovare applicazione con riguardo a soggetti che percepiscano redditi da lavoro dipendente o equiparati che eccedono la soglia di 30.000 euro, ancorché tali redditi siano esenti da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE. Invero, l’Ufficio, richiamando la Circolare del 4 aprile 2016, n. 10/E, ha evidenziato che la previsione dell’art. 1, co. 57, lettera dter), L. 23 dicembre 2014, n. 190, esclude dalla fruizione del beneficio in parola i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi.
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