argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 28 aprile 2023, n. 11287, la Corte di Cassazione ha statuito a sezioni unite il principio di diritto secondo cui, da un lato, il contribuente dichiarato fallito, a cui sia stato notificato un atto impositivo relativo a periodi di imposta antecedenti alla predetta dichiarazione, può impugnare tale atto nel caso in cui il curatore fallimentare ometta di farlo, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi. Dall’altro, l’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell'atto impositivo, che può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.