argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la risposta a istanza di interpello dell’11 aprile 2023, n. 291, l’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti in merito alla possibilità di trasferire le eccedenze di interessi passivi indeducibili, ai sensi dell’art. 96, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al consolidato nell’ipotesi in cui – come nel caso di specie – la consolidata che ha prodotto tali eccedenze, possedendo perdite pregresse rispetto all’ingresso nel consolidato, continui a chiudere in perdita. Invero, con la Circolare del 21 aprile 2009, n. 19/E, era stato chiarito che, in presenza di perdite pregresse, tale eccedenza “può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili”. Tuttavia, con la Risoluzione dell’11 luglio 2019, n. 67/E, era stato ulteriormente precisato che le predette conclusioni trovano applicazione soltanto nel caso in cui la società controllata possa effettivamente utilizzare le perdite pregresse a scomputo del proprio reddito imponibile, mentre, laddove la consolidata chiuda in perdita, è ammesso il trasferimento al consolidato tanto delle perdite d’esercizio quanto delle quote di interessi passivi indeducibili. Tanto premesso, nella Risposta considerata, l’Ufficio ha chiarito che, laddove la consolidata, in considerazione delle indicazioni contenute nella Circolare del 21 aprile 2009, n. 19/E, non abbia trasferito al gruppo le proprie eccedenze di interessi passivi indeducibili, per i periodi di imposta antecedenti al 2019 “il mancato trasferimento al consolidato delle eccedenze di interessi passivi (…) non può considerarsi frutto di una scelta operata dall’interpellante quanto piuttosto di un «errore» potenzialmente suscettibile di correzione con lo strumento, di carattere generale, della dichiarazione integrativa” ex art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Lo stesso non può valere, invece, per i periodi di imposta successivi al 2019, nei quali, secondo l’Ufficio, il mancato trasferimento è il frutto di una scelta del contribuente, in relazione alla quale è precluso il ricorso alla dichiarazione integrativa, con la conseguenza che l’eccedenza di interessi passivi indeducibili potrà essere riportata esclusivamente dalla consolidata su base individuale.
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