argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE
Al fine dell’esercizio dell’azione di responsabilità prevista dall’art. 2497 c.c. – esperibile, in caso di fallimento, dal curatore e che «può essere rivolta nei confronti delle società o degli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime» – il combinato disposto degli artt. 2497-sexies e 2359, 1° co., n. 3, c.c. impone, per la Corte di Cassazione, «l’esistenza di un vincolo contrattuale», che non può certo consistere in «un mero vincolo di fatto, scaturente da una dipendenza economica e tecnologica delle società asseritamente eterodirette e dall’erogazione del credito a lungo termine a loro favore, con affrancamento dalla necessità del ricorso al finanziamento bancario».
La decisione della Corte di Cassazione del 20 marzo 2023, n. 7930, è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29052.pdf