argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Milano ha stabilito che è possibile per società appartenenti ad un medesimo gruppo – accertato che esse versino in uno stato di insolvenza e che, dunque, ex art. 2, 1° co., lett. b), c.c.i.i., non siano in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni – procedere all’apertura della procedura di liquidazione giudiziale unitaria di gruppo ove si ravvisi «una effettiva concentrazione aziendale realizzata mediante rapporti di partecipazione in imprese operanti nello stesso settore o in settori diversi».
Nello specifico, le società, pur conservando la loro autonomia giuridica, appartengono tutte allo stesso gruppo e sono gestite da un unico soggetto economico, vale a dire la capogruppo che le controlla direttamente, ne detiene l’intero capitale ed è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
Inoltre, per il Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 211, 1° co., c.c.i.i., «l’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività di impresa, fermo restando, al fine di tutelare i creditori, che la prosecuzione dell’esercizio dell’attività imprenditoriale da parte del curatore debba essere autorizzata espressamente», vuoi «dal tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, quando dall’interruzione può derivare un danno grave», vuoi «successivamente, dal giudice delegato con il parere favorevole del comitato dei creditori, cui è attribuito un ruolo decisivo, essendo tale organo chiamato, con cadenza trimestrale, a pronunciarsi sull’opportunità della prosecuzione».
Il provvedimento del Tribunale di Milano del 22 marzo 2023 è reperibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: