argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
Il Tribunale di Savona ha stabilito che la natura cautelare del procedimento di cui all’art. 19 c.c.i.i. impone di verificare, con cognizione necessariamente sommaria, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, secondo la specifica declinazione che tali requisiti assumono nella materia in esame.
Quanto al primo, da riferirsi all’accertamento della condizione oggettiva che consente all’imprenditore di avvalersi della procedura di composizione negoziata, la conferma della misure protettive è da subordinarsi «all’accertamento, da parte del Giudice, di una razionale, credibile e non manifestatamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata su una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e sugli accertamenti preliminari operati dall’esperto». Il tutto deve essere effettuato sulla scorta di «un accertamento parametrato alla concreta condizione economico-finanziaria dell’impresa ricorrente» e «tenendo conto degli elementi sintomatici dell’idoneità della composizione negoziata a perseguire l’obiettivo del risanamento».
Quanto al secondo, esso può essere individuato nel rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l’andamento e il buon esito delle trattative. I tre profili di indagine che la giurisprudenza ha identificato, sul punto, sono «a) l’esistenza di concrete trattative in corso e la conduzione delle stesse con correttezza e buona fede in modo da garantire ai creditori interessati una completa informazione; b) la strumentalità delle misure protettive attivate dall’imprenditore rispetto al buon esito delle trattative; c) il contemperamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio concreto arrecato ai creditori».
Il provvedimento del Tribunale di Savona del 27 marzo 2023 è consultabile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: