Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

21/04/2023 - Invenzione del lavoratore

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO ANTITRUST e IP

In una recente sentenza, la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in punto di invenzione del lavoratore e titolarità dei diritti derivanti da detta invenzione. In particolare, la Corte ha ribadito che l’art. 64 Codice della Proprietà Industriale “nel sancire l’automatica appartenenza al datore di lavoro dei diritti derivanti dall’invenzione e nel porre così un’eccezione al principio che titolare dei diritti stessi è lo stesso inventore” dà “rilievo alla circostanza che l’invenzione è conseguita dal dipendente nell’ambito di strutture organizzate dal datore di lavoro con oneri economici anche di rilevante entità”.
La Suprema Corte, poi, ricorda la distinzione tra invenzioni di servizio e di azienda: le prime consistono in quelle invenzioni “in cui attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e per tale attività è stabilita, attraverso un’esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo”; le seconde, invece, consistono in quelle invenzioni in cui “a seguito di brevettazione o utilizzazione in regime di segretezza […] la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, il quale non rientra nell’attività dovuta, ma è a quest’ultima collegata come frutto non dovuto, né previsto, della prestazione lavorativa. In questo secondo caso, il datore di lavoro deve corrispondere un equo premio al lavoratore, obbligo che sorge “con il conseguimento del brevetto e, dunque, con l’insorgenza in favore di quest’ultimo [il datore di lavoro, ndr] dei diritti derivanti dall’invenzione ovvero con l’utilizzazione dell’invenzione in regime di segretezza”.