argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con la risposta a istanza di interpello del 3 aprile 2023, n. 273, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 15, comma 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, preclude l’accesso all’affrancamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali, non essendo possibile ricorrere in tal caso al ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Invero, secondo l’Ufficio, il versamento rappresenta un elemento costitutivo dell’opzione in esame, la cui assenza impedisce l’esercizio della stessa e la corretta e tempestiva manifestazione di volontà che essa richiede: pertanto, laddove fosse possibile sopperirvi in sede di ravvedimento operoso, quest’ultimo si trasformerebbe in una forma di c.d. remissione in bonis “oltre i limiti indicati dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (…), di per sé inammissibile non potendo l’omesso versamento essere ricondotto ad un adempimento di natura formale”.
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