argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO
Con sentenza del 3 aprile 2023, n. 9165, la Corte di Cassazione ha affermato che, laddove la parte abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, senza indicare negli atti il proprio indirizzo p.e.c., la comunicazione dell’avviso di trattazione effettuata mediante posta elettronica certificata alla parte, invece che al difensore, determina la nullità del giudizio e della relativa sentenza. Invero, in tale ipotesi, la comunicazione è invalida per violazione dell’art. 17, primo comma, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale sancisce che le comunicazioni e le notificazioni devono essere indirizzate al domicilio eletto, salva la consegna in mani proprie. Deve escludersi, infatti, che l’invio della comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della parte possa essere equiparato alla consegna in mani proprie di cui all’art. 17, considerato che tale modalità prescinde da un effettivo coinvolgimento personale del destinatario nella ricezione dell’atto, essendo sufficiente la ricevuta di avvenuta consegna a certificare il recapito del messaggio, e, dunque, non offre il livello garanzia di conoscenza della ricezione che il legislatore intende assicurare con la consegna in mani proprie.