argomento: Giurisprudenza - DIRITTO ANTITRUST e IP
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22 febbraio 2023, ha ricordato alcuni principi cardine in materia di affiliazione commerciale (il c.d. franchising). Il franchising, disciplinato dalla L. 129/2004, consiste in “un accordo di collaborazione commerciale tra due imprenditori giuridicamente ed economicamente indipendenti che pongono in essere una collaborazione diretta alla commercializzazione di beni e/o servizi con gli stessi elementi distintivi e con le procedure sperimentate dal Franchisor che condivide con l’affiliato il proprio brand trasferendogli anche il know how”. Il Tribunale di Roma ha poi elencato e definito le principali categorie di franchising: il franchising di produzione, nel quale “l’affiliante è un’impresa industriale che produce i propri beni e li distribuisce attraverso la propria rete di affiliati”, il franchising di distribuzione, ovvero “quelle catene dove il franchisor acquista grandi stock di prodotto da diversi produttori” e, infine, il franchising di servizi, nel quale “vengono offerti dei servizi, i quali possono spaziare nei più differenti campi (ristorazione, viaggi, mediazione creditizia, servizi internet)”. Infine, i giudici romani hanno brevemente ricordato i principali obblighi in capo alle parti: il franchisor deve mettere a disposizione dell’affiliato alcuni servizi, quali la formazione, l’assistenza e la notorietà del marchio, mentre all’affiliato è richiesto di “corrispondere una fee d’ingresso cioè un corrispettivo iniziale che viene dato una tantum, e può inoltre versare delle royalties, cioè un corrispettivo mensile alla casa madre sotto forma di canone fisso oppure come percentuale sui guadagni. La pattuizione di un canone mensile non è tuttavia obbligatoria, in quanto il franchisor potrebbe già avere un ritorno economico dai prodotti o servizi distribuiti all’affiliato”.