<p>Il giudizio civile di Cassazione di Ricci Albergotti Gian Franco</p>
Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

17/10/2017 - Approvata la legge delega di riforma delle procedure concorsuali

argomento: Normativa - DIRITTO FALLIMENTARE

Sulla scorta dei lavori della Commissione Rordorf e facendo seguito alla votazione della Camera tenutasi il 1° febbraio 2017, in data 11 ottobre 2017, il Senato ha approvato il disegno di legge n. 2681, recante la «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza», da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega.

Come precisato all’art. 1, il Governo è chiamato ad adottare uno o più decreti legislativi «per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie».

Tra i principi generali cui dovrà attenersi il Governo, figurano, tra gli altri (art. 2):

  • la sostituzione del termine fallimento con l’espressione «liquidazione giudiziale» (1° co., lett. a);
  • l’introduzione della definizione di stato di crisi, «intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza» (1° co., lett. c);
  • l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore (1° co., lett. d), cui assoggettare «ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili» (1° co., lett. e);
  • l’assegnazione di priorità di trattazione, «fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea soluzione alternativa» (1° co., lett. g).