Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

01/03/2023 - Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO COMMERCIALE

La Corte d’Appello di Napoli ha stabilito che «se il bilancio successivo a quello impugnato non è ancora stato approvato al momento della proposizione dell’azione, la sopravvenuta approvazione nel corso del giudizio non fa di per sé sola venir meno l’interesse ad agire», in quanto quest’ultimo «viene meno solo ove il bilancio successivo corregga i vizi lamentati dal soggetto che ha proposto l’impugnazione». Qualora, invece, il vizio sia «riprodotto anche nel bilancio successivo l’interesse ad agire persiste, giacché l’accoglimento dell’impugnazione del bilancio precedente comporta l’obbligo per gli amministratori di tenerne conto quanto meno nella redazione di quello relativo all’esercizio in corso al momento della dichiarazione di nullità o dell’annullamento».

Per la Corte d’Appello, «a tali conclusioni si perviene non tanto per il dato testuale del primo comma dell’art. 2434-bis c.c. – che pure precisa che le azioni di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere “proposte”, non che le delibere non possono essere annullate o dichiarate nulle, dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo – quanto per la previsione dell’ultimo comma dell’art. 2434-bis c.c. (che, sebbene faccia testualmente riferimento alla sola invalidità di cui al secondo comma, è riferibile ad ogni ipotesi, essendo tale limitazione dovuta ad un mero errore di coordinamento in sede di redazione della norma)».

La sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 23 febbraio 2023 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link:

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28869.pdf