argomento: Agenzia delle Entrate - DIRITTO TRIBUTARIO
Con Circolare del 14 marzo 2023, n. 9, nonché con Comunicato stampa del 15 marzo 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che possono essere definite in via agevolata, ai sensi dell’art. 1, co. 186 ss., L. n. 197/2022, anche le liti aventi ad oggetto dazi doganali o Iva all’importazione, nonché le relative sanzioni, laddove queste ultime siano collegate al tributo (ossia, siano state irrogate dall’Ufficio per comportamenti che hanno determinato un’omissione o un ritardo nei versamenti dei tributi). In ispecie, la Circolare ha precisato che, in caso di giudizio relativo a dazi doganali (o Iva all’importazione) e relative sanzioni, in seguito all’“avvenuto integrale pagamento dell’atto impugnato relativo ai tributi (comprensivo degli eventuali accessori) e la rinuncia alla parte di controversia riguardante tale atto impugnato, …la controversia rimane esclusivamente vertente sulla sanzione, e la sanzione è una sanzione collegata al tributo (il cui rapporto deve considerarsi definito)”. Invece, in caso di controversia relativa esclusivamente alla sanzione collegata al tributo, “se il rapporto relativo ai tributi è stato definito (anche con modalità diverse dalla definizione agevolata, fermo restando il divieto di cui al comma 193), non è dovuto alcun importo relativo alla sanzione”.
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