Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

16/03/2023 - La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito è sogget-ta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con sentenza del 16 marzo 2023, n. 7682, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito il principio di diritto secondo cui “Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce «caso d'uso» in relazione all'art. 6 del DPR n. 131/86” e “La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso» ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, parte II, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Pertanto, la scrittura privata di riconoscimento di debito depositata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo non è soggetta ad imposta di registro in quanto non ricorre il “caso d’uso” che legittimerebbe la tassazione.