argomento: Giurisprudenza - DIRITTO ANTITRUST e IP
Il Tribunale di Milano, con le decisioni del 14 ottobre 2022 e del 22 dicembre 2022, si è pronunciato, mutando orientamento rispetto al passato, sulla competenza territoriale “in relazione a fatti illeciti con eventi territorialmente diffusi, in particolare gli illeciti realizzati attraverso internet, nei quali il luogo della condotta e il luogo del danno spesso non coincidono”, al fine di evitare il fenomeno del c.d. forum shopping. Il Tribunale di Milano ha sostenuto che non possa essere ritenuto competente il tribunale del luogo in cui è stato consegnato un bene acquistato online (da intendersi quale locus commissi delicti), in quanto “la valorizzazione del luogo in cui si realizza la condotta lesiva dei diritti del titolare del segno distintivo rende dunque irrilevanti, ai fini della competenza, tutte quelle condotte che si pongono a valle del “fatto” illecito già venuto interamente ad esistenza, che seguono cioè l’immissione in commercio del prodotto contraffatto, costituendone — per così dire — il naturale sviluppo. A parere del Collegio, tale è senz’altro la materiale consegna del bene presso il luogo indicato dall’acquirente, trattandosi di attività che si inserisce nella fase della distribuzione di un prodotto già offerto in vendita e commercializzato, quindi già presente sul mercato”.
Il Tribunale di Milano ha quindi concluso che “quando l’illecito consiste nella messa in vendita, tramite un sito internet, di prodotti contraffatti, le ragioni di certezza e prevedibilità del foro competente e di garanzia di un collegamento significativo con la controversia in atto inducono a individuare il luogo in cui «i fatti sono stati commessi» in quello in cui avviene l’inserimento sul sito delle offerte di vendita”.