Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

23/02/2023 - Nell’ipotesi di accertamento fondato su prelevamenti e versamenti non giustificati è sempre ammesso il riconoscimento dei costi in misura forfettaria

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con Ordinanza del 23 febbraio 2023, n. 5586, la Corte di Cassazione –  alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale del 31 gennaio 2023, n. 10, che ha rigettato la questione di legittimità dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, essendo possibile un’interpretazione adeguatrice della disposizione – ha rivisitato il proprio consolidato orientamento (espresso, ad esempio, da Cass. 28 novembre 2022, n. 34996) secondo cui “l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo «puro» ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario”. In ispecie, i giudici hanno affermato che l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 deve essere interpretato nel senso per cui, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati e, dunque, occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e, in particolare, eccepire l’“incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati”.

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https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20230223/snciv@s50@a2023@n05586@tO.clean.pdf