Il Nuovo Diritto delle SocietàISSN 2039-6880
G. Giappichelli Editore

24/02/2023 - La notifica p.e.c. non andata a buon fine a causa della casella di posta satura del destinatario deve essere rinnovata presso il domicilio fisico

argomento: Giurisprudenza - DIRITTO TRIBUTARIO

Con Ordinanza del 24 febbraio 2023, n. 2193, la Corte di Cassazione ha affermato – in contrasto con il diverso orientamento espresso, ad esempio, da Cass. 11 febbraio 2020, n. 3164, secondo cui la notifica “si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di aver rinvenuto la c.d. casella PEC del destinatario «piena», da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario” – che, laddove la notifica di un atto processuale a mezzo posta elettronica certificata abbia esito negativo a causa della saturazione della casella p.e.c. del destinatario, è onere del notificante rinnovare la notifica presso il domicilio fisico eletto entro “un tempo adeguatamente contenuto”, che, alla luce dei principi statuiti da Cass. SS.UU. 15 luglio 2016, n. 14594, è “pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.

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https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20230124/snciv@s50@a2023@n02193@tO.clean.pdf