argomento: Giurisprudenza - DIRITTO FALLIMENTARE
La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto avverso un provvedimento del Giudice di prime cure con cui è stato negato il beneficio dell’esdebitazione nei confronti del ricorrente, la cui procedura fallimentare è ancora pendente.
Innanzitutto, la Corte ha puntualizzato che al procedimento si applicano le previsioni della Legge fallimentare e non quelle del Codice della crisi, sottolineando che, «nel sistema normativo applicabile, l’istituto della esdebitazione rappresenta un’evenienza eccezionale che può configurarsi solo in presenza di determinati presupposti, espressamente indicati, dovendo bilanciarsi, da un lato le esigenze del fallito, anche nell’interesse del mercato, di avviare una nuova attività imprenditoriale, libero dai debiti accumulati in passato insoddisfatti dalla procedura fallimentare (c.d. fresh start) e, dall’altro, la tutela dei creditori rimasti insoddisfatti che subirebbero un’ingiusta limitazione della propria posizione».
Di talché, la mancata espressa indicazione, nel previgente art. 143 L.F., del dies a quo a partire dal quale può essere richiesto il beneficio dell’esdebitazione non significa che essa «possa anche essere richiesta prima della chiusura del fallimento in quanto si tratta di un’attività interpretativa che va molto al di là della lettera e dello spirito della norma».
Inoltre, «nessuna disparità di trattamento può essere individuata avuto riguardo, da un lato, all’imprenditore che sia fallito vigente la vecchia legge fallimentare e, dall’altro, al debitore soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di istituti differenti, ispirati da concezioni radicalmente opposte».
La decisione della Corte d’Appello di Bologna del 27 gennaio 2023 è disponibile sul sito www.ilcaso.it al seguente link: